Cos'è lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) diventa l’unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

Lo Sportello è l’unico ente pubblico al quale l’imprenditore può presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio.

È inoltre l’unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva.

Lo Sportello fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relative ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

In alternativa, le istanze potranno essere presentate anche a strutture private denominate Agenzia per le Imprese (D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 38 c. 3 e 4) che rilasceranno una ricevuta di pari valore ed efficacia di quella rilasciata dall’Ente pubblico.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una nota di chiarimento sulle modalità di trasmissione delle "dichiarazioni di conformità" da parte delle Agenzie per le imprese e sulle funzioni svolte dalle stesse Agenzie anche alla luce di quanto disposto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116.

Chi può rivolgersi allo sportello unico?

L'imprenditore, o chi intende diventarlo, per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.

Quali procedimenti tratta lo sportello unico?

Lo Sportello riceve le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentate ai sensi dell’art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241, per le quali rilascia apposita ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione (30 giorni nel caso di SCIA edilizia); tale fattispecie corrisponde al "Procedimento Automatizzato" (art. 5 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160).

Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato, l'interessato presenta la domanda unica per la realizzazione e l’esercizio dell’attività produttiva, unitamente alle istanze per l’attivazione di uno o più endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di una o più pubbliche amministrazioni; tale fattispecie corrisponde al "Procedimento Ordinario" (art. 7 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160).

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia per le imprese.

La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della L. 7 agosto 1990 n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.