La presente procedura riguarda principalmente gli scarichi idrici in ambito civile.
Gli scarichi idrici sono disciplinati dal
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che prevede l'obbligo di conseguirne l'autorizzazione come previsto dall'
art. 124 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Per scarico si intende una qualsiasi immissione tramite un sistema stabile di collettamento che, senza soluzione di continuità, ed indipendentemente dalla natura inquinante, collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (un corpo idrico superficiale, il suolo, il sottosuolo o la rete fognaria), anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione.
Il
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, riguardante anche le disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, permette lo scarico sul suolo o negli strati superficiali nel caso di nuclei abitativi isolati ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi.
La sezione III parte 1 "Ambiente" del
D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 detta i regimi amministrativi per le differenti casistiche di attività (artt. 124, 125, 107, 165 e 104).
In Piemonte gli scarichi idrici sono disciplinati anche dalla
L.R. 26 marzo 1990 n. 13.
In particolare, come normato dall'
art. 8 L.R. 26 marzo 1990 n. 13 comma 2, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, fatte salve eventuali motivate deroghe. La distanza deve intendersi misurata tra il punto di allacciamento alla pubblica fognatura ed il perimetro dell'edificio.
La
L.R. 17 novembre 1993 n. 48 poi identifica le competenze degli scarichi. In particolare sono di competenza
comunale esclusivamente gli scarichi provenienti da:
- insediamenti adibiti ad abitazione;
- insediamenti adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale.
Sono di competenza della
Provincia gli scarichi provenienti da scarichi produttivi non recapitanti in pubblica fognatura.
L'autorizzazione agli scarichi può essere soggetta ad
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) qualora ricada nelle seguenti condizioni:
- scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati;
- scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento;
- scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche;
- scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche;
- scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche.
In tal caso si rimanda alla procedura specifica in materia.
Modalità di presentazione delle istanze
Chi può presentare l'istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.
Maggiori informazioni sul SUAP.
Come deve essere presentata
L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Riferimenti normativi
Normativa nazionale
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"
D.C.M. 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento."
Normativa regionale
L.R. 7 aprile 2003 n. 6 "Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)."
L.R. 3 luglio 1996 n. 37 "Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 'Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili' e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi ..."
L.R. 17 novembre 1993 n. 48 "Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e ..."
L.R. 26 marzo 1990 n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)." s.m.i.