Alla patente di guida, al primo rilascio, viene collegato un punteggio di venti punti.
Tale punteggio subisce decurtazioni nel caso in cui vengano violate le norme del Codice della Strada (C.D.S.) per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ed anche se vengono violate le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice stesso (cosiddette "norme di comportamento").
La decurtazione dei punti, indicati nel verbale di contestazione, è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione, se ne è stata accertata l'identità dall'Organo di Polizia intervenuto.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia al Dipartimento per i Trasporti Terrestri (D.T.T.), entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata (ovvero da quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi).
Nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 Codice della Strada, deve fornire all'Organo di Polizia procedente, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente effettivo al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una PERSONA GIURIDICA, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'Organo di Polizia.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del Codice della Strada, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati dell'effettivo conducente al momento della violazione soggiace ad una ulteriore sanzione amministrativa ex art. 126-bis comma 2 Codice della Strada.
Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario del veicolo può presentare richiesta di riattribuzione dei punti erroneamente detratti dalla patente.
Modalità di presentazione delle istanze
Chi può presentare l'istanza
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 Codice della Strada, sia esso persona fisica o giuridica,
deve fornire i dati dell'effettivo conducente al momento della violazione.
La richiesta di riattribuzione dei punti erroneamente detratti dalla patente può essere invece presentata dal titolare della patente.
A chi deve essere presentata
L'interessato deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale che ha emesso il verbale.
Come deve essere presentata
La richiesta, unitamente agli allegati richiesti, potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
- di persona presso lo sportello del Comando di Polizia Locale sito in Via San Carlo n. 2, nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30;
- per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Arona – Comando di Polizia Locale - Via San Carlo n. 2 – 28041 Arona (NO);
- per via telematica (se in possesso di SPID o CNS);
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure tramite email all'indirizzo: comandopm@comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
- che la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;
- che il richiedente sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'Identità Elettronica (CIE), della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la richiesta;
- che la richiesta sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- che la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Riferimenti normativi
Normativa nazionale
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Testo aggiornato del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada."
Art. 196 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Principio di solidarietà"
Requisiti
Non sono previsti requisiti particolari.
Come conoscere i punti che si hanno sulla patente
Vi sono due modalità:
- telefonare al n. 848.782.782 da un telefono di rete fissa al costo di una telefonata urbana e seguire le istruzioni indicate dal messaggio vocale: digitare sulla tastiera del telefono la propria data di nascita (gg/mm/aaaa) ed il numero del documento di guida (solo il numero e non le lettere) e poi il tasto cancelletto;
- iscriversi nel sito "Il portale dell'automobilista" e consultare il proprio punteggio.