Cos'è la CNS?
La Carta Nazionale dei Serivizi (CNS) è uno strumento con la finalità di identificare in rete il titolare della carta
e che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche.
La CNS contiene un certificato di autenticazione rilasciato dai certificatori accreditati.
La CNS può essere emessa da tutte le pubbliche amministrazioni su richiesta del cittadino.
Tutte le PP. AA. che erogano servizi in rete devono garantirne l’accesso ai titolari di CNS.
Come si ottiene la CNS?
Per richiedere una Carta Nazionale dei Servizi con funzioni di Firma Digitale è necessario recarsi presso la propria Camera di Commercio.
Il richiedente dovrà presentarsi di persona, munito di un documento di riconoscimento valido ed in possesso di un indirizzo e-mail valido.
Soddisfatti questi requisiti gli verrà consegnato il certificato / kit di firma.
Cos'è il certificato digitale?
Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS, è l’equivalente elettronico di un documento d’identità (come il passaporto o la carta d’identità) e
identifica in maniera digitale una persona fisica o un’entità. Viene emesso da un'apposita Autorità di certificazione (Certification Authority - CA) riconosciuta
secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni riportate nel certificato. Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale
ha una validità temporale al di fuori della quale risulterà scaduto.
Cos'è la firma digitale?
La firma digitale è definita dall'art. 1 comma 1 lett. s) del
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:
un particolare tipo di firma elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
ovvero è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.
La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti,
è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso contenute.
Cos'è la PEC?
La posta elettronica certificata (PEC) è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio
di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio.
Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.
Acquisita la CNS posso utilizzare da subito il portale GisMasterWeb?
Al primo utilizzo del portale GisMasterWeb occore installare il software necessario.
Nel caso di
Smart Card, è necessario disporre degli appositi driver forniti con il dispositivo o scaricarli dal sito dell'Ente certificatore ed installarli.
Nel caso di
chiavetta USB, dovrebbe essere disponibile nel sistema una nuova memoria di massa (da "Risorse del computer") e dovrebbe essere visualizzato automaticamente
il menù iniziale del dispositivo (in caso contrario, dalle "Risorse del computer", individuare l'unità relativa al dispositivo ed eseguire il programma "autorun").
Per maggiori dettagli consultare la sezione
Istruzioni CNS.
Cos'è il PDF/A?
Il PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF,
appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.
Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di
tempo e con programmi software diversi.
Chi può presentare l'istanza online?
L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto persona fisica titolare della ditta individuale,
o da un procuratore appositamente conferito tramite procura speciale.
Come posso velocizzare la compilazione di un'istanza online?
Per velocizzare la compilazione di un'istanza online è possibile creare il proprio profilo dalla sezione Il mio profilo ed eventualmente integrarlo
associando una serie di profili cliente, di profili professionista e di profili impresa.
Così facendo, successivamente alla selezione del modello da compilare, nella sezione di precaricamento dati è possibile selezionare il proprio profilo o quello di un proprio cliente
per ottenere la compilazione automatica dei dati di richiedente ed intestatario.
Successivamente ove richiesto l'inserimento di un professionista e/o di un'impresa, iniziando ad editare il campo cognome per il professionista o ragione sociale
per l'impresa, viene visualizzata una tendina in cui scegliere l'anagrafica caricata nel proprio archivio di professionisti o imprese.
Come faccio a generare i pdf dell'istanza online?
Alla fine di ciascuna parte dell'istanza online, se obbligatoria, è richiesta la generazione del documento pdf.
Il documento pdf viene generato da GisMasterWeb premendo il tasto
Genera pdf, successivamente occorre firmarlo digitalmente ed allegarlo all'istanza online.
Prestare attenzione nel caso si faccia utilizzo di Internet Explorer con versioni precedente la 9 per le quali occorre una specifica configurazione.
Per maggiori dettagli consultare il capitolo
Browser: impostazioni versioni IE precedenti la 9. nella sezione
Presentazione istanze.
Come faccio ad inserire allegati all'istanza online?
Come faccio a generare e trasmettere l'istanza allo Sportello Unico?
Per poter generare e trasmettere l'istanza allo Sportello Unico occorre che questa risulti completa.
Per verificare ciò è sufficiente nella sezione
Istanze in compilazione o nella sezione
Presentazione istanza, verificare che il semaforo dell'istanza specifica sia verde.
Se la condizione è verificata il sistema, nella sezione
Presentazione istanza, visualizzerà abilitato il pulsante
di invio dell'istanza online.
Cliccandovi, il sistema genera l'istanza (nello specifico il file zip contenente tutti i documenti) e la invia mediante PEC allo Sportello Unico.
Come faccio a visualizzare la ricevuta di avvenuta consegna?
Per visualizzare la ricevuta di avvenuta consegna della PEC occorre che la PEC sia stata correttamente ricevuta dallo Sportello Unico.
Verificata questa condizione il sistema visualizza l'icona
e cliccandovi
sarà possibile scaricare la ricevuta.
Dove si indica la presenza della Procura speciale?
La discriminante per la necessità o meno della procura speciale in fase di compilazione è il confronto tra il codice fiscale dell'intestatario dell'istanza con il codice fiscale dell'utente autenticato nel portale: se corrispondono non è necessario provvedere alla compilazione, altrimenti in modo automatico, eseguendo il convalida successivo al quadro allegati, viene segnalata la necessità di provvedere alla compilazione del sottomodello di riferimento (0070 - Procura speciale / Delega) nel quadro stesso.
L'unica eccezione è riservata al modello di integrazioni (0734 - Comunicazione a seguito di richiesta integrazioni) nel quale è data facoltà all'utente che presenta l'istanza di scegliere se presentare o meno la procura speciale nella sezione dichiara al paragrafo "3. Procura speciale / Delega".
Come si predispone la Procura speciale?
La Procura speciale si predispone come una qualsiasi altra parte che compone l'istanza online, inserendo i dati relativi a tutti i soggetti coinvolti.
Il sistema mette a disposizione la funzione di compilazione automatica del documento di Procura speciale.
Per usufruire appieno delle potenzialità è consigliato caricare il proprio profilo nella sezione
Il mio profilo.
Completata la compilazione del documento occorre generare il pdf risultante, farlo sottoscrivere con firma autografa da tutti soggetti rappresentati, riscansionare il
documento, firmarlo digitalmente ed allegarlo all'istanza online.
Per maggiori dettagli visualizzare i capitoli
Procura speciale: composizione. e
Procura speciale: compilazione..
Come posso visualizzare lo stato di avanzamento di un'istanza?
Una volta compilata e presentata un'istanza è possibile visualizzarne lo stato di avanzamento dalla sezione
Istanze presentate e stato di avanzamento.
Dal momento in cui l'istanza viene presa in carico dallo Sportello Unico, il sistema visualizzerà l'icona
, mediante la quale si può visualizzarne
il dettaglio e lo stato di avanzamento.
Chi può rivolgersi allo sportello unico?
L'imprenditore, o chi intende diventarlo, per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Sono attività produttive le attività di
produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli
intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o
professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.
Quali procedimenti tratta lo sportello unico?
Lo Sportello riceve le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentate ai sensi dell’
art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241, per le quali rilascia
apposita ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dal ricevimento della
Segnalazione (30 giorni nel caso di SCIA edilizia); tale fattispecie corrisponde al "
Procedimento Automatizzato" (
art. 5 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160).
Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato, l'interessato presenta la domanda unica per la realizzazione e l’esercizio dell’attività produttiva,
unitamente alle istanze per l’attivazione di uno o più endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di una o più pubbliche amministrazioni;
tale fattispecie corrisponde al "
Procedimento Ordinario" (
art. 7 D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160).
Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi,
ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della
L. 7 agosto 1990 n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del
soggetto interessato o dell'Agenzia per le imprese.
La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata
superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della
L. 7 agosto 1990 n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico
per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
Per visualizzare la ricevuta di avvenuta consegna della PEC occorre che la PEC sia stata correttamente ricevuta dallo Sportello Unico.
Verificata questa condizione il sistema visualizza l'icona
e cliccandovi
sarà possibile scaricare la ricevuta.
Come si ottiene la firma digitale?
Per richiedere la firma digitale è necessario avere compiuto 18 anni, essere in possesso di codice fiscale e di carta di identità validi.
Soddisfatti tali requisiti, è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati (art. 29, comma 1
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e specificato nel
D.P.C.M. 30 marzo 2009) autorizzati dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), soggetti pubblici e privati, che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere tale attività e che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.
Le Camere di Commercio, in quanto Pubbliche Amministrazioni, rilasciano la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con servizio di firma digitale.
Il richiedente dovrà presentarsi di persona, munito di un documento di riconoscimento valido ed in possesso di un indirizzo e-mail valido. Soddisfatti questi requisiti gli verrà consegnato il certificato / kit di firma.
Cos'è il domicilio elettronico o digitale?
Il domicilio elettronico, o domicilio digitale, è stato introdotto dall'art. 3-bis del
L. 25 agosto 1991 n. 287, che cita:
- Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.
- L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
Pertanto il cittadino può richiedere, qualora possieda un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), di comunicare con la Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso tale indirizzo definito domicilio digitale.
Per i professionisti e le imprese invece è obbligatorio possedere un proprio indirizzo di PEC come citato nel comma 4 del medesimo articolo:
- A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
In fase di compilazione istanza sarà quindi obbligatorio l'inserimento di un indirizzo di PEC, definito come domicilio digitale, al quale la Pubblica Amministrazione competente farà esclusivo riferimento per le eventuali comunicazioni inerenti l'istanza stessa.
Come si ottiene la PEC?
Per richiedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati, iscritti in un apposito elenco pubblico pubblicato sul sito dell'
AgID.
I gestori accreditati più frequentemente utilizzati sono:
- Aruba PEC: offre alcune delle soluzioni più economiche per la posta certificata.
- Poste Italiane: offre diverse soluzioni adatte sia agli utenti privati che alle aziende.
- LegalMail: è un servizio orientato prevalentemente a un’utenza di professionisti.
Come si adempie al pagamento dell'imposta di bollo per un'istanza telematica?
Come previsto dal
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dall'
art. 7-bis D.L. 26 aprile 2013 n. 43, sulle istanze che prevedono l'
emanazione di un provvedimento amministrativo deve essere apposta una marca da bollo del valore vigente, a cui seguirà, in caso di esito positivo del procedimento, la necessità di una nuova marca da bollo da apporre sul provvedimento amministrativo che verrà rilasciato.
Per le modalità di gestione della marca da bollo da apporre sul provvedimento eventualmente rilasciato, è consigliato riferirsi anticipatamente allo Sportello.
Il sistema, qualora l'istanza sia soggetta ad imposta di bollo, sia essa per la domanda, sia per l'eventuale rilascio di autorizzazione,
chiederà obbligatoriamente l'inserimento degli identificativi delle marche da bollo, oppure attestazione di assolvimento delle stesse, nella forma utilizzata dai modelli unici semplificati pubblicati dal Governo nell'ambito delle semplificazioni del decreto "Sblocca Italia".
In particolare, in tali casi, il modello conterrà nella sezione degli allegati la seguente voce:
Identificativi marche da bollo - Allegato
in cui sarà obbligatoriamente necessario inserire la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Nell'ipotesi in cui lo Sportello disponga dell'autorizzazione che consenta il pagamento dell'imposta di bollo
in modo virtuale (artt. 15 e 15 bis
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), il soggetto interessato può inserire nella domanda le
ricevute di pagamento attestanti l'assolvimento.
Diversamente, è dato compito al soggetto interessato di provvedere ad inserire nella domanda i
numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonchè ad
annullare le stesse,
conservandone gli originali,
oppure di provvedere ad allegare
dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell'imposta di bollo, in cui riportare i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate ed indicare il riferimento al relativo procedimento telematico. (
Art. 3 D.M. 10 novembre 2011 comma 2).
Per le modalità di assolvimento della marca da bollo, è consigliato riferirsi anticipatamente allo Sportello.
L'identificativo della marca da bollo è quello indicato in immagine seguente:
Esempio di identificativo marca da bollo
Per verificare la validità dell'identificativo dell'imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito servizio consultabile grauitamente e senza registrazione.
E' sufficiente recarsi sul sito del
servizio di verifica dei valori bollati ed inserire l’identificativo di quattordici cifre
per ottenere le informazioni sulla validità dell'imposta di bollo.
Il servizio consente anche di verificare se l'imposta di bollo risultasse annullata e dunque non valida a seguito di una procedura telematica di annullamento.
Cos'è la firma elettronica?
La firma elettronica è definita dall'art. 1 comma 1 lett. q) del
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:
l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
ovvero l'equivalente elettronico della firma autografa.
E' la forma più debole di firma in ambito informatico, a cui fanno seguito la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale.
Cos'è la firma elettronica avanzata?
La firma elettronica avanzata è definita dall'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:
l'insieme di dati in forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che
consentono l'identificazione del firmatario del documento e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi
sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo,
collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;
ovvero è un tipo di firma elettronica più forte rispetto alla firma elettronica semplice in quanto consente di identificare il firmatario, collegarlo univocamente al documento firmato e di rilevare se i dati sono stati modificati successivamente all'apposizione della firma elettronica avanzata.
Cos'è la firma elettronica qualificata?
La firma elettronica qualificata è definita dall'art. 1 comma 1 lett. r) del
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:
firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e
realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della
firma;
ovvero è un tipo di firma elettronica sicura, che esaudisce le richieste della Direttiva Europea 1999/93/CE, aggiungendo oltre la capacità di identificare univocamente il firmatario, l'utilizzo di un certificato qualificato e di un dispositivo sicuro di firma capace di proteggere efficacemente la segretezza della chiave privata.
Quale validità ha un documento sottoscritto con firma elettronica?
La validità della sottoscrizione di un documento con firma elettronica è stabilita dall'
art. 21 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, che cita:
- Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' e immodificabilita'.
- Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita'
del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice
civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata
o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi
dia prova contraria.
(2-bis)
Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture
private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma
digitale.((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice
civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale)).
Cos'è la firma grafometrica?
La firma grafometrica è un tipo di firma elettronica avanzata realizzata con un gesto manuale analogo a quello con cui si appone una firma autografa su carta.
I dati di una firma grafometrica vengono acquisiti mediante un dispositivo in grado di memorizzare il movimento di uno stilo azionato dalla mano di una persona su una superficie sensibile, emulando quindi il gesto di una penna utilizzata per firmare sulla carta.
Cos'è il certificato di autenticazione?
Il certificato di autenticazione viene rilasciato da un ente certificatore autorizzato ed ha lo scopo sia di far effettuare l'accesso ai siti web che richiedono un riconoscimento certo, sia di firmare messaggi di posta elettronica a garanzia dell'identità del mittente.
A questo certificato, al momento del rilascio, viene associato un indirizzo di posta elettronica in modo univoco, quindi il certificato potrà essere usato solo con quell'indirizzo.
Il certificato può essere presente all’interno del dispositivo di firma (Smart Card o token USB).
Cos'è il certificato di sottoscrizione?
Il certificato di sottoscrizione viene rilasciato da un ente certificatore autorizzato e rappresenta un insieme di informazioni (dati relativi all'ente certificatore che lo ha emesso, validità, dati che permettono di individuarne il titolare come
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) atte a definire con certezza la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la sua chiave pubblica.
Lo scopo di questo certificato è di dare il valore della "forma scritta" ai documenti informatici, firmando quindi i file.
Un certificato di sottoscrizione è presente all'interno di un dispositivo (Smart Card o token USB).
Qual'è la differenza tra firma elettronica e firma digitale?
La firma elettronica è legalmente riconosciuta ma, nonostante il certificato presente nella CNS sia emesso da un'ente certificatore che rispetta le specifiche norme di legge sulla sicurezza della emissione e gestione dei certificati, in caso di contestazione, la valenza probatoria è stabilita in sede di giudizio a discrezione del Giudice.
La firma digitale è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare.
Con il
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 la firma apposta con CRS/CNS o con TS/CNS diventa elettronica avanzata ed assume nei rapporti fra cittadino e Pubblica Amministrazione un valore sostanzialmente paragonabile alla firma digitale.
Cos'è la TS-CNS?
La Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) è uno strumento ad uso strettamente personale del cittadino che può svolgere funzioni di:
- Tessera Sanitaria Nazionale;
- Tesserino del Codice Fiscale;
- Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea;
- Certificato di autenticazione nei servizi centrali, regionali e locali;
- Certificato di firma digitale.
La TS-CNS rappresenta l'evoluzione tecnologica della Tessera Sanitaria (TS) in quanto, oltre ai servizi sanitari normalmente offerti dalla tessera sanitaria nazionale, permette
l'accesso ai servizi telematici messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni.
L'elemento innovativo rispetto alla classica Tessera Sanitaria è la presenza di un microchip che garantisce il riconoscimento sicuro e la tutela la privacy.
Il certificato di autenticazione contenuto nella TS-CNS ha una validità di 6 anni, ad esclusione del caso in cui la tessera sanitaria abbia una validità inferiore.
Inoltre la TS-CNS è predisposta per l'inserimento gratuito di un certificato che ne integra la funzionalità di Firma Digitale, la cui validità è pari a 3 anni dal momento del rilascio.
Cos'è lo SPID?
Il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) è un sistema di identificazione dei cittadini italiani prevista per l'accesso a servizi online della pubblica amministrazione e dei privati.
E' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali
e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.
Oltre lo SPID, le pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi, anche mediante carta nazionale dei servizi (CNS) e carta d'identità elettronica.
Il termine entro il quale la disposizione entrerà in vigore sarà stabilito con il decreto attuativo il cui schema è già stato rilasciato dall'Unità di missione per l’Agenda Digitale ed è stato avviato l’iter di approvazione/emanazione. L’operatività del sistema SPID è una delle priorità indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2015.
Cos'è la CRS?
La Carta Regionale dei Servizi (CRS) è uno strumento ad uso strettamente personale del cittadino che può svolgere funzioni di:
- Carta Nazionale dei Servizi;
- Tessera Sanitaria Nazionale;
- Tesserino del Codice Fiscale;
- Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea;
- Certificato di autenticazione nei servizi centrali, regionali e locali;
- Certificato di firma digitale.
La CRS rappresenta l'equivalente della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), permette quindi l'accesso ai servizi telematici messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni.
La presenza di un microchip garantisce il riconoscimento sicuro e tutela la privacy.
Inoltre la CRS integra la funzionalità di Firma Elettronica come previsto dall’
art. 21 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82.
Cosa devo inserire alla voce "Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo"?
Nel caso il modello contenga nella sezione degli allegati la seguente voce:
Identificativi marche da bollo - Allegato
in cui sarà obbligatoriamente necessario inserire la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, è possibile procedere in uno dei seguenti modi:
- assolvimento in modalità virtuale (nel caso il Comune abbia ottenuto l'autorizzazione):
- allegare le ricevute di pagamento attestanti l'assolvimento;
- assolvimento non in modalità virtuale (diversamente):
- allegare le scansioni delle marche da bollo annullate;
- oppure allegare dichiarazione di assolvimento compilata manualmente scaricando il pdf eventualmente presente sul portale (modello 1197 - Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo);
- oppure allegare dichiarazione di assolvimento compilata manualmente predisposta in modo autonomo riportante tutti gli identificativi delle marche da bollo e le immagini delle stesse annullate.
Per le modalità di assolvimento della marca da bollo, è consigliato riferirsi anticipatamente allo Sportello.
Come posso presentare un'integrazione ad un'istanza presentata?
Per presentare un'integrazione ad un'istanza presentata sono possibili due strade:
- partire dall'istanza presentata e cliccare sul pulsante Crea integrazione dalla sezione Gestione istanza;
- questa soluzione ha il vantaggio di riportare tutti i dati inerenti l'istanza principale (compreso il codice di riferimento CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM), di non richiedere obbligatoria la compilazione della procura speciale (sebbene l'allegato sia visibile in quanto l'integrazione potrebbe essere fatta non collegata ad un'istanza compilata sul portale);
- consente l'inserimento di nuovi allegati e la ricompilazione dei (soli) sottomodelli inseriti nell'istanza originale;
- è da utilizzarsi nel caso si voglia integrare un'istanza presentata in forma telematica;
per maggiori informazioni seguire le indicazioni riportate nell'apposito paragrafo Istruzioni - Presentare istanze > Gestione istanza: integrazioni;
- compilare direttamente il modello 0734 - Comunicazione a seguito di richiesta integrazioni nella sezione Modulistica online;
- questa soluzione necessita di riprocedere al caricamento dei dati (compreso il riferimento all'istanza originaria, numero e data protocollo oppure codice istanza nel formato CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM) e potrebbe comportare la necessità di compilare nuovamente il modello di procura speciale; (inserendo ove richiesto il codice dell'istanza originaria nel formato CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM, la compilazione del modello di procura speciale non è richiesta);
- consente l'inserimento di nuovi allegati e la ricompilazione di qualsiasi sottomodello, anche non inserito nell'istanza originale;
- è da utilizzarsi nel caso si voglia integrare un'istanza presentata in forma cartacea, o nel caso si voglia integrare un'istanza presentata in forma telematica compilando uno o più sottomodelli non presenti nell'istanza originale.
Non è ammessa la compilazione di un'integrazione qualora per l'istanza da integrare siano presenti altre integrazioni aperte, ovvero nello stato "In compilazione".
Come posso presentare un'istanza collegata ad un'istanza presentata?
Per presentare un'istanza collegata ad un'istanza presentata sono possibili due strade:
- partire dall'istanza presentata, selezionare il tipo di istanza collegata dalla tendina Tipo istanza, e cliccare sul pulsante Crea istanza collegata dalla sezione Gestione istanza;
- questa soluzione ha il vantaggio di riportare tutti i dati inerenti l'istanza principale (compreso il codice di riferimento CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM);
per maggiori informazioni seguire le indicazioni riportate nell'apposito paragrafo Istruzioni - Presentare istanze > Gestione istanza: istanze collegate;
- compilare direttamente il modello di necessità nella sezione Modulistica online;
- questa soluzione necessita di riprocedere al caricamento dei dati (compreso il riferimento all'istanza originaria, numero e data protocollo oppure codice istanza nel formato CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM).
La nuova istanza, qualora non venga presentata direttamente dal soggetto richiedente, richiede comunque obbligatoria la compilazione della procura speciale.
Non è ammessa la compilazione di una nuova istanza collegata qualora per l'istanza da integrare siano presenti altre integrazioni o istanze collegate aperte, ovvero nello stato "In compilazione".
Cos'è la SCIA unica?
È la SCIA che comprende le altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione (art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990).
Cos'è la SCIA condizionata?
Quando l'attività soggetta a SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, che è comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
Come faccio a recuperare le credenziali di accesso per autenticazione da profilo registrato?
Per procedere al recupero delle credenziali di accesso per autenticazione da profilo registrato occorre utilizzare la specifica funzionalità di ripristino password.
Dalla sezione Autenticazione con username e password presente nella schermata di gestione autenticazione successiva al click sul pulsante "Entra", è possibile procedere con il ripristino tramite la voce "Hai dimenticato la password?" posizionata sotto il pulsante "Registrati".
La procedura in una prima fase richiede l'inserimento del codice fiscale dell'utente e trasmette un'email di abilitazione al ripristino credenziali all'indirizzo email indicato nella sezione Il mio profilo.
Cliccando sul link presente nell'email ricevuta si accede alla seconda fase in cui viene richiesto di inserire le nuove credenziali.
A completamento della procedura è possibile autenticarsi tramite le nuove credenziali.
Il link presente nell'email è valido per una singola procedura di ripristino, quindi in caso di nuovo smarrimento è necessario ripetere l'intero processo, ed ha una validità limitata sino al termine del giorno successivo all'invio.
Come faccio a recuperare le credenziali di accesso per autenticazione debole?
Per procedere al recupero delle credenziali di accesso per
autenticazione debole occorre:
- qualora si disponga di una casella PEC, inviare, da tale casella, una PEC all'indirizzo pa-online@legalmail.it contenente la richiesta di reset della password, l'indicazione del codice fiscale dell'utente ed in allegato la copia di un documento di identità valido, altrimenti
- inviare, dalla propria casella di posta, un'email all'indirizzo assistenza.su@pa-online.it contenente la richiesta di reset della password, l'indicazione del codice fiscale dell'utente ed in allegato la copia di un documento di identità valido.
Cos'è ComUnica StarWeb?
E' un servizio online per la compilazione della Comunicazione Unica tramite il quale è possibile ottemperare agli obblighi di legge nei confronti di Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane (ove la normativa regionale lo consenta), INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e SUAP, riferendosi ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere a ciascun Ente le informazioni di propria competenza.
Per maggiori dettagli consultare la
guida ComunicaStarweb.
Cos'è la Comunicazione Unica?
La
Comunicazione Unica è una comunicazione telematica al Registro Imprese, contenente tutte le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative, con la quale è possibile espletare tutti gli adempimenti per aprire un'impresa.
La Comunicazione Unica vale per le dichiarazioni previste da Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Albo Artigiani, Ministero del Lavoro, nei casi di
inizio attività d'impresa, successive
modifiche ed eventuale
cessazione.
Prevede la suddivisione degli adempimenti in sei tipologie:
- "Nuova impresa con immediato inizio attività economica";
- "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica";
- "Inizio attività" per impresa, sia individuale che società, già iscritta al Registro Imprese;
- "Variazione" dati Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL,SUAP;
- "Cessazione" attività;
- "Cancellazione dal Registro Imprese".
La Comunicazione Unica può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa oppure da un intermediario in possesso di:
- firma digitale prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- credenziali utente "Telemaco" per spedire pratiche telematiche al Registro delle Imprese;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa.
Per maggiori dettagli consultare la
guida ComunicaStarweb.
Come posso produrre documenti di formato e dimensione coerente?
I
formati consigliati per la generazione dei documenti sono:
- PDF-A per la stesura di documenti contenenti testo ed immagini (es. relazioni);
- DWF per la creazione di elaborati grafici (es. planimetrie);
- JPG per la produzione di eventuali immagini (es. foto).
Per quanto attiene le
scansioni la risoluzione ideale da utilizzare è pari a
100 dpi.
Per le
fotografie non è buona prassi utilizzare il file originale derivante dal dispositivo utilizzato, fotocamera o smartphone, ma è fortemente consigliato ridurne opportunamente la risoluzione.
Per ottimizzare la
firma digitale dei documenti da allegare, si consiglia di creare una cartella sul PC al momento di iniziare la compilazione, inserirvi tutta la documentazione relativa alla pratica, e successivamente tramite alcuni software, come ad esempio
File Protector (gratuito) o
Dike (nelle ultime versioni), firmare tutti i file presenti in un'unico step digitando il pin una volta sola. Procedendo in questo modo sicuramente è possibile riscontrare un notevole risparmio di tempo soprattutto in quei casi in cui il numero di documenti che compongono una singola pratica è elevato.
Per facilitare le ottimizzazioni indicate è possibile utilizzare i seguenti programmi gratuiti:
- PdfCreator: per la creazione di documenti pdf/pdf-A con risoluzione ottimizzata;
- Gimp: per la gestione di immagini con dimensione ottimizzata;
- FileProtector: per la firma massiva dei documenti.
Tutti gli scarichi da attività produttive (urbani e non) recapitanti in fognatura o al suolo sono soggetti ad AUA?
No, sono
esclusi dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
gli scarichi domestici o assimilabili ai domestici recapitanti in fognatura, che sono di competenza del gestore della fognatura.
Tutte le altre tipologie di scarico rientrano nel procedimento di AUA, e l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione si differenzia nel modo seguente:
- scarico di acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche che NON recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 48/1993, nel caso di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale, è competente il Comune;
- scarico di acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche che NON recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 48/1993, nel caso di attività diverse da quelle di cui al punto precedente, è competente la Provincia;
- scarico di acque reflue industriali che recapitano in fognatura ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/2006, è competente il gestore del servizio idrico integrato;
- scarico di acque reflue industriali che NON recapitano in fognatura ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/2006, è competente la Provincia.
L'obbligo di autorizzazione allo scarico comporta l'obbligo di AUA, ai sensi D.P.R. 59/2013. Il soggetto cui inviare l'istanza di AUA, comprensiva di domanda di autorizzazione allo scarico, è il SUAP del Comune.
Quando e dove deve essere apposta la firma autografa sui modelli?
Nei modelli in cui è presente il campo per l'inserimento della firma occorre procedere nel modo seguente:
- in caso di presentazione telematica:
- titolare/intestatario/richiedente: non dovrà essere apposta alcuna firma autografa se non nel documento di procura speciale/delega con il quale vengono assolti tutti gli adempimenti previsti per legge (privacy compresa);
- procuratore speciale/delegato: non dovrà essere apposta alcuna firma autografa in quanto la firma digitale apposta sul modello assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge (privacy compresa);
- in caso di presentazione cartacea:
- titolare/intestatario/richiedente: dovrà essere apposta firma autografa per assolvere a tutti gli adempimenti previsti per legge (privacy compresa);
- procuratore speciale/delegato: dovrà essere apposta firma autografa per assolvere a tutti gli adempimenti previsti per legge (privacy compresa).
Come posso associare un calcolo onere ad un'istanza in corso di compilazione?
Al momento non è attiva sul presente portale la funzionalità di collegamento tra il calcolo oneri web e la compilazione istanze.
Contattare lo Sportello per avere informazioni su come diversamente procedere.
Come posso associare un pagamento pagoPA ad un'istanza in corso di compilazione?
Al momento non è attiva sul presente portale la funzionalità di collegamento tra il pagamento pagoPA e la compilazione istanze.
Contattare lo Sportello per avere informazioni su come diversamente procedere.
Come posso generare il pdf ed inserirlo correttamente all'istanza?
Consulta la
guida in versione pdf.
Qual'è la differenza tra firma PADES e firma CADES?
Una firma digitale può essere apposta in due diverse modalità: CAdES e PAdES. La differenza consiste nel modo in cui il documento firmato viene associato a quello originale.
Firma CAdES
Nel caso di firma digitale in modalità
CAdES, il documento originale e quello firmato vengono inseriti in una busta, ovvero un nuovo file con estensione .p7m.
Tutti i file firmati digitalmente in questa modalità hanno una seconda estensione
.p7m.
Vantaggi: è possibile firmare qualsiasi tipo di documento e possono essere apposte più firme su uno stesso documento.
Svantaggi: per visualizzare un documento firmato è necessario un software specifico (es. DiKe, Aruba Sign, FileProtector, ...).
Firma PAdES
Nel caso di firma digitale in modalià
PAdES, il documento firmato viene inglobato in quello originale.
Tutti i file firmati digitalmente in questa modalità mantengono l'estensione originale
.pdf.
Vantaggi: per visualizzazione un documento firmato è utilizzabile un qualsiasi reader (es. Adobe) di pdf.
Svantaggi: è possibile firmare solo documenti pdf.